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STATUTO SOCIALE:

ART.1 - COSTITUZIONE

1.1) E’ costituita l’Associazione di Volontariato “Trigallia Associazione Culturale Celtica”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominabile anche come “Associazione di Volontariato Trigallia Associazione Culturale Celtica ONLUS”.

ART.2 - SEDE

2.1) L’associazione ha sede legale in Argenta (Ferrara) in via Pier Luigi Nervi 1/B. L’eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche dell’atto costitutivo.

2.2) E’ possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea Ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sede secondaria una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un’Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. La sezione decentrata sarà invece parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

ART.3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

3.1) L’associazione opera nell’ambito delle attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3.2) In particolare, scopi dell’associazione sono:

a) realizzazione di iniziative atte a favorire ed incrementare nella collettività la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei popoli celti;
b) promozione e realizzazione di pubbliche manifestazioni di interesse turistico, storico e culturale;
c) svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare, nei confronti della collettività, manifestazioni culturali, ricreative, musicali, artistiche, editoriali, sportive dilettantistiche, convegni, spettacoli pubblici, escursioni;
d) valorizzazione delle tradizioni locali ad uso e consumo della collettività;
e) assistenza ed informazione storico – culturale ai turisti;
f) ogni altra attività ritenuta strumentale al conseguimento degli scopi dell’associazione, purché compatibile con la natura non lucrativa dell’associazione

3.3) L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:
- di quelle commerciali e produttive marginali ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 1995;
- di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.4) L’associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa autonomia ed indipendenza nei confronti di partiti politici, di organi di governo, di aziende pubbliche e private, di organizzazioni sindacali.

ART.4 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE/PRINCIPI ISPIRATORI

4.1) L’associazione ha carattere volontario ed opera esclusivamente ai fini della diffusione e valorizzazione della cultura dei popoli celti. E’ apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

4.2) Le attività sono svolte dall’associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall’associazione, nei limiti stabiliti dall’assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione potrà:
- dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

4.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione è incompatibile con la qualità di socio.

4.5) L’associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART.5 – DURATA

5.1) L’associazione ha durata indeterminata.


ART.6 – SOCI

6.1) L’associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell’associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

6.2) I soci si distinguono in:
- soci fondatori;
- soci ordinari.
Le quote sono determinate annualmente dall’Assemblea in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l’uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

ART.7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza riserva alcuna, delle finalità dell’associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 90 (novanta) giorni e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda senza che ne sia stato comunicato il rigetto, la stessa si intende accolta.
Il rifiuto dell’ammissione deve essere motivato e comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

7.3) Dalla data dell’avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni 20 (venti) per il ricorso all’Assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L’Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Dell’ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all’Assemblea.

ART.8 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:
- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- per decadenza automatica conseguente al mancato pagamento della quota sociale per oltre 6 (sei) mesi;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell’associazione, danneggiato o messo in pericolo l’immagine, la reputazione dell’associazione o la sua consistenza patrimoniale.

8.2) L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l’interessato potrà far ricorso all’Assemblea con le medesime modalità previste per l’impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione e di cui al precedente articolo 7.3).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all’Assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART.9 – DIRITTI/DOVERI

9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare in Assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall’associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

9.3) Tutti i soci hanno il diritto di richiedere al Consiglio Direttivo di essere autorizzati a far fronte al pagamento rateale della quota associativa. La dilazione massima consentita é di sei mesi decorrenti dal giorno in cui l’Assemblea ha determinato il valore della quota associativa. Qualora entro il suddetto termine semestrale il socio ammesso al pagamento rateale non abbia completato il versamento incorrerà nella decadenza automatica ex articolo 8.1) comma terzo.


ART.10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10.1) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario.

10.2) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.11 – ASSEMBLEA

11.1) L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione ed è costituita da tutti i soci che, alla data dell’invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.
Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L’Assemblea deve essere convocata:
- almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e per l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 settembre;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3) L’Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l’attività dell’associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata 10 (dieci) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, via e-mail ovvero, in alternativa, con invito verbale. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà necessariamente aver luogo in giorno diverso da quello stabilito per la prima.

ART.12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

12.1) L’Assemblea deve:
- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
- approvare il bilancio preventivo;
- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci;
- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- stabilire la quota sociale annuale;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni che siano state, in prima istanza, respinte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in via definitiva sui ricorsi presentati contro le esclusioni di soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare la pianta organica dell’eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le variazioni statutarie;
- deliberare su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.


ART.13 – MAGGIORANZE

13.1) Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni possono essere validamente assunte con qualsiasi numero di intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi ultimi non hanno diritto di voto.

13.2) Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3) Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, comunque in numero dispari.

14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni; alla scadenza del mandato i membri del Consiglio sono rieleggibili.

14.3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale ed ogniqualvolta il Presidente od un terzo dei suoi membri lo richiede.

14.4) La convocazione avviene mediante invito personale, per iscritto od orale, contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

14.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

14.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l’Assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato triennale conferiscono la carica di consigliere per il tempo residuo del mandato in corso.

14.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, i quali possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

14.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.


ART.15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1) Il Consiglio Direttivo è competente per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all’Assemblea ed, in particolare, gli spettano i seguenti compiti:
- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente;
- nominare, tra i propri membri, un segretario;
- proporre all’Assemblea le norme ed i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
- sottoporre all’Assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale risultino i beni, i contributi od i lasciti ricevuti) da sottoporre all’Assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- convocare le Assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

ART.16 – IL PRESIDENTE

16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

16.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

16.3) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.


ART.17 – IL VICE PRESIDENTE

17.1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART.18 – IL SEGRETARIO

18.1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l’amministrazione dell’associazione. Il Segretario cura la tenuta dei libri dell’associazione.

ART.19 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

19.1) Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia in denaro che sotto forma di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi, da occasionali attività di consulenza legate all’attività dell’associazione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione.

19.2) I fondi liquidi sono depositati presso un istituto di credito su delibera del Consiglio Direttivo.

19.3) Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili che dovessero, a qualsiasi titolo, pervenire all’associazione.

19.4) Eventuali avanzi di gestione saranno necessariamente reinvestiti nell’attività dell’associazione ed in nessun caso daranno luogo a distribuzioni di utili fra gli associati.

ART.20 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

20.1) I Libri che per legge devono essere tenuti regolarmente vidimati e bollati sono:
- i libri contabili (entrate/uscite e libro degli inventari);
- il libro dei soci attivi, obbligatorio ai fini dell’assicurazione.

20.2) L’ associazione deve tenere:
- il libro dei soci aderenti;
- i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.


ART.21 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

21.1) L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall’associazione.

ART.22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

23.1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Ferrara; per la risoluzione di controversie che investano ambiti sottratti alla libera disponibilità delle parti contendenti, sarà competente il Foro di Ferrara.

ART.24 – DISPOSIZIONI FINALI

24.1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve far riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I° del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l’associazione dovesse aderire.

 


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